Anche l’ENPAP ha previsto un bonus di 600 euro per i suoi iscritti che hanno avuto un calo del reddito a causa del Covid-19, e che rispettino i seguenti requisiti:

  • Il professionista deve essersi iscritto all’ENPAP entro il 31/03/2020;
  • Il professionista non deve essere pensionato;
  • Il professionista non deve percepire il reddito di cittadinanza oppure altri benefici previsti dal Decreto “cura Italia”;
  • Il professionista non deve aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

Mentre, la regolarità contribuita NON è un requisito necessario per accedere al bonus.

Il professionista, inoltre, deve essere titolare di un reddito, anche non derivante dalla professione (ad es. eventuali canoni di locazione assoggettati ad imposta sostitutiva in regime di cedolare secca), nell’anno 2018, e in questo caso sono proviste due possibilità:

  • Se nell’anno d’imposta 2018 si ha avuto un reddito fino a 35.000 euro, è sufficiente presentare la domanda, e dichiarare di non aver superato tale limite,
  • Se nell’anno d’imposta 2018 si ha avuto un reddito compreso tra i 35.000 e 50.000 euro si ha diritto all’indennità solo:
    • per “cessazione dell’attività” in caso di chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020;
    • per “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa” ossia una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Inoltre, può formulare richiesta di contributo anche l’iscritto che abbia un contestuale rapporto di lavoro dipendente, purché per tale ultima attività non sia beneficiario di altre indennità previste dal Decreto “cura Italia”, fermo restando i limiti reddituali sopra citati.

Si può presentare la domando accedendo all’area riservata del sito della cassa e selezionando “Indennità COVID-19” alla voce “prestazioni assistenziali”. Per compilare la domanda sono necessari i seguenti documenti e informazioni:

  • fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità,
  • fronte del codice fiscale (tessera sanitaria),
  • le coordinate bancarie o postali per l’accredito (IBAN).

I documenti devo essere in formato PDF o JPG e la dimensione massima di ciascun file non deve superare i 3MB. Infine, si fa presente che tale idennità in non costituisce reddito ai fini dell’imposizione fiscale.