Il regime dei contribuenti minimi (super minimi) si applica:

  • esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa o professione e, come anticipato sopra, che l’hanno intrapresa successivamente al 31/12/2007;
  • per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. È possibile usufruire del regime anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo di imposta in cui si è compiuto il 35 anno di età.

I requisiti per accedere a questo regime agevolato sono i seguenti:

  1. essere persone fisiche che:
    1. Intraprendono un’attività di impresa o professionale a partire dal 01/01/2012;
    2. Oppure l’hanno iniziata successivamente al 31/12/2007 e che possiedono i requisiti previsti dall’art. 1 co. 96 e 99 della l.n. 244/2007, quindi, coloro che nell’anno solare precedente:
  • Hanno conseguito ricavi non superiori a € 30.000;
  • Non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
  • Non hanno assunto spese per lavori dipendenti o collaboratori;
  • Nel triennio solare precedente non hanno acquistato beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione (inclusa finanziaria) per un ammontare complessivo superiore a 15.000 €
  1. Che rispettano i requisiti disposti dall’art. 27 co. 2 d.l. N. 98/2011, che stabilisce anche le ulteriori condizioni:
  • non aver esercitato, nel triennio precedente l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • La nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta in forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività svolta in precedenza consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni);
  • In caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i ricavi, realizzata nell’anno di imposta precedente, non dovranno essere superiori a 30.000 €.

È bene evidenziare che, quindi, il nuovo regime è applicabile non solo a coloro che hanno adottato nel 2012 il regime dei minimi, ma anche a tutti i contribuenti che, avendo iniziato l’attività dopo il 31/12/2007, soddisfano tutti i requisiti richiesti per avvalersi del regime agevolato alla data del 31/12/2011.

I contribuenti che hanno iniziato la propria attività prima dell’anno 2008 non potranno accedere a questo regime agevolato, ma faranno parte del regime degli ex minimi.

L’opzione per aderire al nuovo regime dei minimi dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale che verrà presentata successivamente alla scelta dell’adottamento del nuovo regime.

Il principale vantaggio del regime è certamente la sua tassazione: infatti, sul reddito imponibile, si applica un’imposta sostitutiva sui redditi e addizionali regionali e comunali del 5%.

Altra caratteristica del nuovo regime è l’assenza di ritenute sui compensi percepiti: nel vecchio regime dei minimi, invece, il sostituto di imposta doveva operare una ritenuta del 20% o 23% sui compensi percepiti.

Il contribuente che opta per il regime dei nuovi minimi ha i seguenti obblighi:

  • conservare le fatture emesse e ricevute;
  • inviare la dichiarazione annuale e versare l’imposta sostitutiva;
  • manifestare in via preventiva la volontà di effettuare acquisti intracomunitari all’inizio dell’attività o successivamente in modo tale da essere iscritto nell’archivio VIES;
  • integrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari;
  • presentare la dichiarazione INTRASTAT in caso di acquisti intracomunitari.

Infine, il regime ha queste ulteriori agevolazioni:

– non vi è l’obbligo degli adempimenti IVA in quanto le fatture sono senza applicazione dell’IVA (quindi non è necessaria né la dichiarazione IVA nè la comunicazione DATI IVA);

– non vi è obbligo di versamento IRAP

– non vi è l’obbligo degli studi di settore;

– non vi è obbligo di alcuna tenuta di scritture contabili;

– vi è l’esonero dallo SPESOMETRO e dalla BLACKLIST.

ALCUNI ESEMPI

  • Immaginiamo un soggetto con età superiore ai 35 anni e che abbia iniziato la propria attività nel corso del 2011, adottando il regime dei minimi (vecchio). In tal caso, il nuovo regime dei minimi decorrerà dal 01/01/2012 e si esaurirà con il periodo di imposta 2015;
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  • Un contribuente di 26 anni apre la partita IVA ed opta per il nuovo regime dei minimi, potrà usufruirne fino all’anno di imposta in cui compirà 35 anni, quindi fino al 2021.