Un giovane psicologo, dopo aver conseguito la laurea ed essersi iscritto all’Albo, se vuole iniziare la propria attività come libero professionista, deve fare i conti con l’iscrizione alla cassa di previdenza, l’apertura della partiva IVA e la conseguente scelta del regime fiscale da adottare. Ed è proprio in questo groviglio di normative che il nostro articolo vuole mettere un po’ di chiarezza, per permettere una scelta consapevole e ragionata.

L’apertura della partita IVA, se si rispettano i requisiti, potrà essere effettuata adottando il regime forfettario (consulta il nostro articolo clicca qui) altrimenti bisognerà optare per il regime ordinario.

L’iscrizione all’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi) è obbligatoria se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

  • iscrizione all’Albo;
  • ricevimento di un compenso economico per attività libero professionale come psicologo, anche occasionalmente.

Si hanno 90 giorni di tempo dalla data di incasso del primo compenso per procedere all’iscrizione, che pertanto non risulta obbligatoria con la sola iscrizione all’Albo o all’apertura della partita IVA.

Per iscriversi è necessario compilare una domanda online e allegare i seguenti documenti:

  • copia del codice fiscale;
  • copia fronte-retro di un valido documento di identità;
  • copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA.

In caso di mancato adempimento si incorre nelle seguenti sanzioni:

  • iscrizione entro il 30 marzo dell’anno successivo alla data di incasso del primo compenso: sanzione di 20,00 euro;
  • iscrizione oltre il 30 marzo dell’anno successivo alla data di incasso del primo compenso: sanzione di 100,00 euro.

 

Inoltre, è obbligatoria la comunicazione alla cassa di qualunque variazione dei propri dati anagrafici e, ovviamente, come per tutti i professionisti iscritti in Albi vige l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

 

I contributi previdenziali da versare annualmente all’ENPAP sono tre:

  • Contributo soggettivo: corrisponde al 10% del tuo reddito netto, con un minimo di 780,00 euro;
  • Contributo integrativo: corrisponde al 2% del tuo corrispettivo lordo con un minimo di 60,00 euro;
  • Contributo di maternità: corrisponde a una quota fissa per finanziare l’indennità di maternità delle colleghe che diventano madri. Per il 2017 è stabilita in 125,00 euro.

 

Il contributo soggettivo e quello di maternità sono inoltre deducibili ai fini fiscali.

 

Il contributo soggettivo minimo viene ridotto ai professionisti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • riduzione del contributo soggettivo minimo fino al 50% (da 780,00 euro fino a 390,00 euro): se sei è lavoratore dipendente o pensionato di altro Ente di previdenza obbligatoria o, a partire dall’anno 2012, titolare di pensione erogata dall’ENPAP o se si è stato in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell’anno solare (a causa di malattia);
  • riduzione del contributo soggettivo minimo da 780,00 euro fino a 260,00 euro: se, per l’anno a cui si riferisce la riduzione, si è iscritto all’ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e l’età anagrafica non supera i 35 anni;
  • riduzione del contributo soggettivo minimo da 780,00 euro a 156,00 euro: se si ha avuto nell’anno un reddito professionale pari o inferiore a 1.560,00 euro.

 

Ogni anno si deve presentare la comunicazione reddituale sulla base dei redditi prodotti nell’anno precedente e versare i contributi alle seguenti scadenze:

  • 1° marzo: si deve versare l’acconto che può essere calcolato utilizzando due alternative:
    • il metodo storico: calcolando il 70% del reddito dell’anno precedente, se la percentuale così calcolata risulta inferiore ai contributi minimi, saranno dovuti rispettivamente questi ultimi.
    • il metodo previsionale: se si pensa di aver guadagnato meno dell’anno precedenteè possibile ricalcolare, sotto la propria responsabilità, l’importo dell’acconto sulla base del minore reddito conseguito nell’anno.

 

Indipendentemente dl metodo scelto è possibile rateizzare il versamento fino a 150 giorni oltre la scadenza del 1° marzo, con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,35% mensile (4,20% annuo). Per versare l’acconto a rate non è richiesto l’invio di alcuna comunicazione all’Ente: basterà effettuare le diverse tranche di versamenti, con importi a tua scelta, entro 150 giorni dalla scadenza del 1° marzo.

 

  • 1° ottobre: si deve presentare la comunicazione reddituale e poi versare il saldo (in un’unica soluzione o a rate). Attraverso la propria are riservata del sito della cassa, sarà possibile inserire i dati reddituali richiesti e il sistema calcolerà l’importo del saldo che devi versare, già detratto dell’acconto versato a marzo, e si potrà procedere con il pagamento dei contributi.

I contributi possono essere versati tramite:

  • modello F24,
  • MAV
  • bonifico bancario,
  • carta di credito ENPAP, attraverso questa modalità il contribuente può effettuare il pagamento direttamente online attraverso l’Area Riservata inoltre la carta consente di effettuare i versamenti e avere l’addebito dell’importo sul proprio conto bancario il mese successivo.

 

Ogni pagamento sarà visualizzabile non prima di 5 giorni lavorativi all’interno dell’Area Riservata del sito della cassa sotto la voce “Versamenti” e all’interno del proprio conto personale.

 

In caso di importi versati in eccedenza sarà possibile, compilando il modulo crediti presente in Area Riservata, chiedere la restituzione dei contributi direttamente sul proprio conto corrente bancario o trasferire tali importi a copertura di quanto ancora dovuto su altre annualità.

La restituzione o il trasferimento sono subordinati alla verifica della regolarità dell’intera posizione contributiva, infine la liquidazione degli importi eccedenti avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione del modulo online.

 

Quale regime fiscale adottare?

 

Una volta aperta la partita IVA e la propria posizione previdenziale, è necessario scegliere il regime fiscale da adottare tra quelli proposti dal nostro ordinamento, che attualmente prevede:

  • il regime forfettario: è pensato per chi inizia una nuova attività e garantisce rilevanti semplificazioni. Infatti, consente la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’imposta sostitutiva del 15%, che per i primi 5 anni può essere ulteriormente ridotta al 5%.

L’accesso a questo regime è tuttavia subordinato al rispetto di determinati requisiti, come analizzato nel nostro precedente articolo (clicca qui).

  • il regime ordinario: devono accedervi tutti i medici che non hanno i requisiti per iscriversi al regime forfettario e prevede l’assoggettamento del reddito professionale alle ordinarie aliquote Irpef.

 

 

Esempio

Uno psicologo che ha aderito al regime forfettario avrà come massimale € 30.000 annui ed un coefficiente di tassazione pari al 78%.

Quindi immaginando compensi pari a € 20.000, il medico andrà a pagare il 15% di imposta sul 78% di € 20.000.

€ 20.000 x 78% = € 15.600 base imponibile

 

 

Calcolo imposta:

  • Nuova attività assoggettata all’aliquota del 5%: € 15.600 x 5% = € 780 di imposta;

 

  • Attività assoggettata all’aliquota del 15%: € 15.600 x 15% = € 2.340 di imposta