Questo regime è stato introdotto con la legge di stabilità 2015 (L.190/2014) e modificato con la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ed è entrato in vigore dal 01/01/2015 e a partire dal 01/01/2016 ha sostituito definitivamente il regime dei minimi.

Il regime forfettario prevede rilevanti semplificazioni e consente la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva del 15%.

Esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, non ha alcun vincolo temporale di permanenza, ne legato all’età anagrafica del contribuente, come avveniva, invece, nel precedente regime dei minimi.

Al regime possono accedervi sia i soggetti che hanno appena aperto una partita IVA che quella già in attività, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e non incorrano in una delle cause di esclusione.

I requisiti da rispettare sono:

  • i ricavi o i compensi non devono superano i 65.000 € annui (se si apre la partita IVA in corso d’anno l’importo andrà ragguagliato)

Le cause di esclusione riguardano:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito,
  • i soggetti non residenti in Italia, a meno che non abbiano la residenza in un paese dell’Unione Europea e che almeno il 75% del reddito venga prodotto in Italia,
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi,
  • i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) o che hanno controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • i soggetti che effettuano l’esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifichi una delle cause di esclusione.

Il regime oltre ad un’aliquota agevolata prevede ulteriori semplificazioni in termini amministrativi/contabili:

  • esonero liquidazione e versamento IVA;
  • esonero dichiarazione IVA;
  • esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute (è obbligatoria solo la numerazione e la conservazione);
  • esonero dall’applicazione gli studi di settore e i parametri;
  • non subiscono le ritenute e non operano quelle alla fonte;
  • esonero dalla comunicazione del cosiddetto “Spesometro”;
  • esonero dalla fattura elettronica.

Il reddito imponibile si calcola applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività diversificato a seconda del proprio codice ATECO e sull’importo così ottenuto si applica l’imposta sostitutiva del 15%. Questo metodo, si differenzia da quello applicato per il regime dei minimi, in cui il reddito imponibile derivava dalla differenza tra i ricavi e i costi sostenuti.

Per accedervi, poiché si tratta, come abbiamo detto, di un regime naturale non è necessaria nessuna comunicazione per i contribuenti che già svolgono un’attività professionale.

Imposta sostitutiva al 5%

Il legislatore ha previsto ulteriori agevolazioni per i nuovi contribuenti, introducendo per i primi 5 anni di attività un’imposta sostitutiva del 5%, in luogo di quella ordinaria al 15%.

Tuttavia, per poter accedere a questo ulteriore vantaggio, si è tenuti a rispettare ulteriori requisiti:

  • Non si deve aver esercitato attività professionale nel triennio precedente;
  • l’attività esercitata non deve essere una mera prosecuzione di quella precedentemente svolta;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non devono superare i 30.000 euro.

Fuoriuscita dal regime

la fuoriuscita dal regime può avvenire in modo volontario, attraverso una comunicazione da effettuare nella prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta effettuata.

Oppure la fuoriuscita è obbligatoria in uno dei seguenti casi:

  • Si è verificata una delle cause di esclusione,
  • perdita di uno dei requisiti d’accesso.

In entrambi i casi il regime cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica il mancato rispetto dei vincoli di appartenenza al regime.

Esempio

Un professionista che ha aderito al regime forfettario avrà come massimale € 20.000 annui ed un coefficiente di tassazione pari al 78% in base al proprio codice ATECO.

Quindi immaginando compensi pari a € 20.000, il medico andrà a pagare il 15% di imposta sul 78% di € 20.000.

€ 20.000 x 78% = € 15.600 base imponibile

Calcolo imposta:

  • Nuova attività assoggettata all’aliquota del 5%: € 15.600 x 5% = € 780 di imposta;
  • Attività assoggettata all’aliquota del 15%: € 15.600 x 15% = € 2.340 di imposta.